file aggiornato al 7 giugno 2003

 

Piano Carburanti & Ecologia

 

Ancora una volta primi in Europa con l'amministrazione comunale di Scandicci (Firenze)

Grazie al fattivo intervento di Filippo Fossati

(allora vicesindaco di Scandicci, oggi eletto alla carica di consigliere regionale)

ed alla collaborazione di Lorenzo Tomassoli

(consigliere comunale di maggioranza in carica)

un'amministrazione comunale è intervenuta con una disciplina atta a risolvere il problema parcheggi nonchè atta a tutelare l’ecologica del territorio.

 

Si tratta di un intervento innovativo nel contesto italiano ed europeo in quanto, integrando quando disposto all’art. 214 del Regolamento di Esecuzione del Codice della strada, ogni nuova stazione di distribuzione carburanti deve riservare un’area a parcheggio autovetture ed autocaravan nonché dotarsi almeno di un impianto igienico-sanitario costituito da un pozzetto autopulente, carrabile per carichi di prima categoria, destinato ad accogliere le acque reflue (chiare e luride) scaricate da veicoli dotati di serbatoi interni di raccolta.

 

Altro passo importante è stata la decisione dell'amministrazione comunale di mettere in sinergia il pubblico ed il privato per l'individuazione/allestimento/gestione di Aree Attrezzate Multifunzionali, utili allo sviluppo dell'occupazione, del turismo, del commercio e della Protezione Civile, infatti, l’Amministrazione è disponibile a stipulare una convenzione per l’individuazione, realizzazione e gestione di aree di sosta.   

 

«Vogliamo essere una città amica delle famiglie in autocaravan»: queste le parole con le quali Filippo Fossati dichiarava la disponibilità dell’Amministrazione di andare incontro alle esigenze più volte segnalate dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

 

«Scandicci – affermava Fossati - si colloca in un punto strategico nel contesto della viabilità e delle infrastrutture del comprensorio fiorentino. Avere aree di sosta attrezzate sul nostro territorio può, quindi, rappresentare un grande vantaggio per tutti i cittadini che amano visitare luoghi e città spostandosi con l’autocaravan nonché per i cittadini di Scandicci in caso di emergenza ed intervento della Protezione Civile.

Da qui, la decisione di collaborare con l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per individuare zone sul nostro territorio idonee a realizzare un’area di detto tipo.

Se detta Associazione rileverà che a Scandicci esistano luoghi  idonei a questo scopo, noi come Amministrazione siamo disponibili a facilitare l’intervento del privato per l’urbanizzazione dell’area nonché a stipulare una convenzione che veda l’impegno diretto del privato e/o delle Associazioni per la relativa gestione».

 

Bene, anche in questo caso ha fatto seguito l’opera continua di Lorenzo Tomassoli nella individuazione di aree idonee, di proprietari disponibili a trasformare il loro terreno, di soggetti privati in grado di procedere alle trasformazioni e di soggetti ONLUS in grado di far fronte alla gestione e promozione dell’area.

Per concludere, auspichiamo che altri comuni, sensibilizzati dai lettori e giornalisti, riprendano e varino un simile Piano Carburanti, promuovendo il turismo e difendendo il territorio.

Confidiamo che le Regioni, sollecitate dai consiglieri e dai giornalisti, varino una disciplina tecnica che riprenda e migliori ancor di più il Piano Carburanti di Scandicci.

ECCO LA SINTESI DEL PIANO CARBURANTI

COMUNE DI SCANDICCI (FIRENZE)

 

 

1. Vigente normativa di P.R.G.

Il vigente P.R.G. del Comune di Scandicci (approvato con Deliberaz. Cons. Reg. n° 160 del 05.06.1991) stabilisce espressamente, all’art. 41 delle N.T.A., la possibilità di collocazione di impianti di distribuzione carburanti nelle aree per sedi stradali e spazi pubblici accessori.

10.  Altre disposizioni normative del Piano Carburanti

Oltre a quanto stabilito nei precedenti paragrafi 4-6-7-8-9, si dispone quanto segue:

Ogni nuovo impianto di distribuzione deve riservare a parcheggi pubblici per autovetture e autocaravan un’area pari al 10% della superficie complessiva dell’impianto, con un minimo di mq 200 per impianti di superficie inferiore a mq 2000. La superficie totale riservata a parcheggio sopra stabilita è da intendersi come sommatoria delle superfici dei posti autovetture/autocaravan effettivi, al netto degli spazi di manovra.

Ogni nuovo impianto di distribuzione, negli spazi di sosta di cui alla precedente lettera c), deve essere dotato di almeno una colonna attrezzata per autocaravan con allacciamento di energia elettrica. Inoltre, debitamente distanziato dall’area di sosta, dovrà essere presente almeno un impianto igienico-sanitario costituito da un pozzetto autopulente, carrabile per carichi di prima categoria, destinato ad accogliere le acque reflue (chiare e luride) scaricate da veicoli dotati di serbatoi interni di raccolta, il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria. Per gli autocaravan in sosta dovrà essere inoltre realizzato un apposito servizio igienico, o, in alternativa, deve essere consentito agli interessati l’accesso, anche negli orari di chiusura, ai servizi igienici dell’impianto di distribuzione. L’area di sosta per autocaravan dovrà essere munita di apposita segnaletica, ben visibile da entrambe le direzioni di marcia dell’asse viario su cui è situato l’impianto di distribuzione.

Negli impianti esistenti (eclusi quelli di cui al punto a)), fatto salvo quanto stabilito da specifiche convenzioni, sono consentiti interventi di adeguamento e potenziamento atti a migliorare la qualità del servizio all’utenza. In caso tali interventi comportino la realizzazione di nuove volumetrie, i progetti dovranno dare dimostrazione del rispetto degli indici di cui al precedente punto b), nonchè prevedere le dotazioni di cui ai punti c)  e d).

Gli impianti collocati in fregio alla S.G.C. FI-PI-LI dovranno essere dotati di schermature acustiche poste a protezione dell’edificato retrostante e adiacente. Tali schermature dovranno essere realizzate mediante adeguata modellazione del terreno, con aggiunta di barriere fonoassorbenti e vegetazione nella misura necessaria ad assicurare un sensibile abbattimento dell’inquinamento acustico.

I progetti riguardanti impianti di distribuzione dovranno essere elaborati in conformità con le prescrizioni di cui alla “Relazione geologica di fattibilità” allegata al presente Piano Carburanti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE di SCANDICCI / Settore Edilizia e Urbanistica

Variante al P.R.G.C. - Art. 40, comma 2°, lett. f), L.R. 16.01.1995 n° 5

Piano per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti sul territorio comunale

 

1. Vigente normativa di P.R.G.

 

 

Il vigente P.R.G. del Comune di Scandicci (approvato con Deliberaz. Cons. Reg. n° 160 del 05.06.1991) stabilisce espressamente, all’art. 41 delle N.T.A., la possibilità di collocazione di impianti di distribuzione carburanti nelle aree per sedi stradali e spazi pubblici accessori.

Art. 41 - Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori e per attrezzature al servizio della viabilità di lunga percorrenza

Le tavole di P.R.G. indicano, oltre alla rete di viabilità e mobilità, spazi ed aree accessorie alla stessa e quelli necessari per meglio articolare interscambi ed interrelazioni fra i diversi mezzi di trasporto pubblico di interesse pubblico e privato di lunga percorrenza.

Su dette aree pubbliche o di uso pubblico sono ammessi spazi di sosta e parcheggio riservati ai detti mezzi di mobilità in eccedenza agli standards di cui al D.M. 1444/68 nonchè canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche, edicole per rivendite di giornali e biglietti, strutture di ristoro, stazioni di servizio e ogni altro servizio connesso alla viabilità ed al trasporto, con particolare riferimento a quella di lunga percorrenza.

Indici urbanistici:

IT    =   0,5 mc/mq

RC   =   10%

H     =   7 m

La restante area scoperta non usufruita per la viabilità o servizi ammessi dovrà essere attrezzata e piantumata ed asservita all’uso pubblico.

La progettazione della maglia stradale dovrà rispettare i requisiti in relazione alla classificazione delle strade riportati nella tavola di piano relativa.”

 

 

Oltre a quanto sopra riportato, il P.R.G. non contiene alcuna altra esplicita norma di ammissibilità per la realizzazione di impianti di distribuzione carburanti.

 

 

 

2. Quadro normativo statale e regionale

I principali riferimenti normativi su cui si fonda il presente Piano Carburanti sono i seguenti:

·      Deliberazione del Consiglio Regionale 26.11.1996 n° 359 - “Piano Regionale in materia di distribuzione stradale di carburante per autotrazione”

·      D.Lgs. 08.09.1999 n° 346 (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 13.02.1998 n° 32 - “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4 comma 4, lettera c) della Legge n° 59/97”)

Le disposizioni del Piano Regionale che orientano scelte di assetto territoriale possono essere così riassunte:

·      l’adozione da parte del Comune di un programma di ristrutturazione della propria rete di impianti di distribuzione di carburanti costituisce una facoltà e non un obbligo (come più avanti specificato, il più recente D.Lgs. n° 346/99 impone invece ai Comuni l’obbligo di dettare specifici criteri in merito e di adeguare, ove occorra, la strumentazione urbanistica).

·      il Comune di Scandicci rientra nella zona regionale n° 1, corrispondente ad “alto livello di urbanizzazione”;

·      il numero di impianti di distribuzione consentiti per il Comune di Scandicci va da un minimo di 10 ad un massimo di 12;

·      il Comune deve articolare il proprio territorio in n° 4 “zone omogenee”, in base alle quali si determinano le tipologie di impianti ammesse, le relative superfici minime, le distanze minime fra un impianto e l’altro (secondo gli stessi parametri regionali)

In particolare la suddivisione del territorio comunale nelle 4 “zone omogenee” deve tenere conto dei connotati insediativi descritti al paragrafo B dell’allegato alla Deliberazione C.R.T. n° 359/96.

Alla zona n° 1 sono riconducibili i “centri storici”, alla zona n° 2 le “zone residenziali di completamento e/o espansione”, alla zona n° 3 le “zone per insediamenti produttivi (industriali / artigianali e per servizi commerciali di vario tipo)”, alla zona n° 4  le “zone agricole”.

Il più recente provvedimento legislativo nazionale, ovvero il D.Lgs. 08.09.1999 n° 346 (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 13.02.1998 n° 32, che ha per oggetto la “razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti”), all’art. 2 affida ai Comuni il compito di individuare “criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i Comuni dettano le norme applicabili a dette aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il Comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell’impianto. (...) La localizzazione degli impianti di carburante costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.(...)”.

 

Tale provvedimento legislativo va di fatto a combinarsi con quanto disposto dal “Piano Regionale in materia di distribuzione stradale di carburante per autotrazione” approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n° 359 del 26.11.1996, valido fino al 31.12.2002: l’art. 1 comma 2 del D.Lgs.       n° 346/99 fa infatti espresso riferimento alla conformità delle autorizzazioni all’esercizio con le “norme di indirizzo programmatico delle Regioni “.

Per quanto riguarda la procedura di approvazione, il presente Piano Carburanti si inquadra nella tipologia di  varianti agli strumenti urbanistici generali che non comportano riduzione della dotazione complessiva di standards, ai sensi dell’art. 40, comma n°2, della L.R.n°5/95, ed in particolare è riconducibile alla lettera f) del citato comma: “varianti di cui all’art.14 della L.R. 31.10.85, n°61 necessarie per l’attuazione del Piano Regionale per gli impianti di distribuzione di carburanti”.

 

Sebbene il riferimento alla L.R. n° 61/85 e successive modifiche appare sostanzialmente superato dalle più recenti disposizioni normative statali, la tipologia di variante ‘semplificata’ sopra individuata, anche sulla base di indicazioni fornite in merito dalla Regione Toscana, può ritenersi nella fattispecie pienamente applicabile: a conferma di ciò si evidenzia come il D.Lgs n° 346/99, all’art. 2, definisca “mero adeguamento degli strumenti urbanistici”  la localizzazione di impianti di distribuzione carburanti  in tutte le zone “non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A”.

 
3. Principi di formazione e obiettivi del Piano Carburanti

Il presente Piano Carburanti è stato elaborato sulla base dei seguenti principi formativi:

a)    in coerenza con i più recenti orientamenti della normativa statale in materia (D.Lgs. n° 32/98 e 346/99,  Circolare Min. Ind. Comm. Art. n° 218445 del 04.08.1998) l’individuazione dei “criteri, requisiti e caratteristiche delle aree” sulle quali possono essere installati nuovi impianti ha nel presente Piano carattere di generalità, ed intende fornire al soggetto interessato non tanto l’indicazione delle singole aree destinatarie degli impianti, bensì l’individuazione degli ambiti territoriali di riferimento, all’interno dei quali si situano aree idonee - sotto il profilo urbanistico, ambientale, viabilistico - ad essere utilizzate per nuove installazioni. In altri termini, il Piano non designa localizzazioni puntuali predefinite, ma verifica le varie condizioni di compatibilità di porzioni del territorio comunale con la previsione di nuovi impianti di distribuzione.

b)    seguendo gli indirizzi programmatici della Delib. C.R.T. n° 359/96, il territorio comunale viene suddiviso in quattro “zone omogenee”, in relazione alle quali sono indicate le caratteristiche tipologiche e dimensionali degli impianti, nonchè i distanziamenti minimi tra di essi .

c)    il Piano individua all’interno del territorio comunale alcune significative direttrici viarie (esistenti o di futura realizzazione) che, per caratteristiche e quantità di transito veicolare si evidenziano come “viabilità di riferimento” dell’intera rete di comunicazione, comunale e sovracomunale. In fregio a specifici tratti di tali direttrici viarie sono individuate apposite “fasce di compatibilità” (ambiti lineari sotto costante osservazione per la pianificazione della rete), comprendenti “aree idonee” all’installazione di impianti di distribuzione carburanti.

d)    per l’individuazione delle “aree idonee” (spazi immediatamente disponibili per l’installazione di impianti di distribuzione) all’interno delle “fasce di compatibilità” di cui sopra, il Piano tiene conto di una molteplicità di fattori, quali la zonizzazione di P.R.G., il rispetto dei valori storico-ambientali, le prescrizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.92, n° 285 e s.m.i.), le misure di salvaguardia disposte dall’Autorità di Bacino (Piano di Bacino e Del. C.I. n° 139/99), la morfologia del terreno, la normativa igienico-sanitaria vigente.

e)    fatta eccezione per l’incremento di standards di cui al successivo punto g), il Piano Carburanti non comporta alcuna modifica alla zonizzazione di P.R.G.

f)      il Piano detta una specifica disciplina riferita alle porzioni di ‘aree ad edificazione speciale per standards’ ricadenti nelle “fasce di compatibilità” di cui sopra, consentendo, previa specifica valutazione dell’A.C. ed a determinate condizioni, la possibilità di realizzare nuovi impianti di distribuzione. Questa disciplina costituisce, per l’iniziativa privata, un’opzione aggiuntiva rispetto alle previsioni ‘ordinarie’, non discrezionali, del Piano stesso.

g)    contestualmente al Piano viene introdotta nel P.R.G. la previsione di due nuove “aree ad edificazione speciale per standards”, con prevalente destinazione ‘verde pubblico’: con il Piano Carburanti si viene pertanto a determinare un incremento della dotazione complessiva di standards sul territorio comunale.

 

 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista degli obiettivi, il Piano Carburanti comunale recepisce e precisa gli indirizzi contenuti nella normativa statale e regionale in materia. In particolare:

·      dà impulso al processo di razionalizzazione dell’assetto della rete, nell’ottica di una più ordinata ed equilibrata localizzazione degli impianti in rapporto alle esigenze della domanda ed all’assetto della viabilità e del territorio, situando aree compatibili con la previsione di nuovi impianti lungo i principali assi di scorrimento stradale, ed evitandone la collocazione lungo le vie di penetrazione o negli ambiti urbani ad alta densità di traffico, così da scongiurare fenomeni di congestionamento della circolazione nei quartieri a più alta concentrazione residenziale;

·      indica tipologie di impianti differenziate in relazione alla specifica zonizzazione di settore (le 4 “zone omogenee” di cui al successivo paragrafo 4), privilegiando in particolare le tipologie più “attrezzate” nell’intento di elevare la qualità del servizio offerto ai diversi tipi di utenza;

·      punta al miglioramento delle condizioni di compatibilità tra impianto e sito, da un lato prevedendo la possibilità di nuove localizzazioni in siti idonei, dall’altro promuovendo la progressiva dismissione degli impianti esistenti nel tessuto edilizio con più marcati caratteri storico-ambientali e nelle zone a più alta vocazione di “centralità urbana”. Questi impianti, spesso non conformi alle disposizioni del vigente Codice della Strada, costituiscono in genere elementi di disturbo alla circolazione, e risultano per lo più inadeguati (data la tipologia prevalente a semplice “chiosco”) a fornire servizi consoni alle esigenze dell’utenza;

·      si pone in linea con gli indirizzi programmatici tracciati dalla normativa regionale a partire dalla           L.R. n° 61 del 31.10.1985 e successive modifiche, mirando a ridurre le diseconomie del sistema distributivo su scala territoriale;

·      si conforma ai principi generali per la tutela e l’uso del territorio di cui all’art. 5 della L.R. n° 5/95 e s.m.i..

 
4.  Zonizzazione del territorio comunale secondo la Deliberazione C.R.T n° 359/96

La zonizzazione comunale di cui alla Deliberazione C.R.T. n° 359/96, riportata nella Tav. 1, non costituisce elaborato di P.R.G., ma una cartografia tematica, di settore, che dà attuazione ai dispositivi del Piano Regionale e che regolamenta il rilascio delle autorizzazioni commerciali. Per l’individuazione  delle quattro “zone omogenee”  vengono richiamate dalla norma regionale le zone di P.R.G. definite ai sensi del        D.M. n° 1444/68 (cfr. paragrafo ‘B’ dell’allegato alla Deliberazione C.R.T. n° 359/96).

La perimetrazione delle quattro “zone omogenee” tracciata dal presente Piano tiene conto sia delle particolari caratteristiche del territorio comunale di Scandicci e degli agglomerati urbani in esso esistenti, sia delle modalità con cui il D.M. 1444/68 è stato applicato dal vigente P.R.G. a questo particolare territorio. La zonizzazione del Piano Carburanti riportata nella Tav. 1, pertanto, non segue pedissequamente le zone omogenee di P.R.G., ma opera per insiemi, puntando all’individuazione di ambiti territoriali che presentino continuità di caratteri dell’edificato e destinazioni d’uso prevalenti.

All’interno delle “zone omogenee” più ampie (le zone n° 3 e n° 4, oltre alla zona n° 2 corrispondente al capoluogo) il Piano talora enuclea specifiche localizzazioni ove sono riscontrabili piccoli agglomerati o tessuti edilizi (in prevalenza identificati come zone n° 1) che presentano caratteristiche nettamente distinte da quelle dell’ambito territoriale circostante.

 

4.1   Zona omogenea n° 1:  centri storici

All’interno di questa zona il Piano colloca le parti del tessuto urbano maggiormente storicizzate e/o con specifici caratteri di ‘centralità’, oltre agli agglomerati storici minori. In altri termini:

1)   le zone ‘A - storico-ambientali’ di P.R.G. ricadenti nelle perimetrazioni di centro abitato.

2)   alcune specifiche porzioni di zona ‘B - completamento’.

Queste inclusioni sono dovute alle caratteristiche peculiari delle zone ‘A’ e ‘B’  del  P.R.G. di Scandicci:

·       le zone ‘A’ del P.R.G. di Scandicci sono in prevalenza costituite da edifici singoli di notevole interesse storico-artistico, circondati da ampie porzioni di territorio agricolo collinare, o in qualche caso da piccoli nuclei storici,  mancando totalmente a Scandicci un centro storico tradizionalmente inteso.

Da questa insolita caratteristica della zonizzazione di P.R.G. deriva la scelta di inserire nella zona omogenea n° 1 esclusivamente le zone ‘A’ ricadenti nelle perimetrazioni di centro abitato; le zone ‘A’ localizzate sulla parte collinare del territorio comunale, per la loro evidente caratterizzazione agricola, sono state invece inserite nella zona omogenea n° 4, successivamente descritta al punto 4.4.

·       le zone ‘B’ di P.R.G. comprendono, oltre ai più recenti insediamenti residenziali, realizzati dagli anni ‘50 ad oggi, anche alcuni agglomerati urbani di impianto ottocentesco e/o di inizio secolo, che rivestono un certo interesse storico e ambientale: questi ultimi pertanto sono stati inseriti nella zona omogenea n° 1.

Questa scelta è oltretutto suffragata dalle specifiche disposizioni di tutela dettate dal P.R.G. per le zone ‘B’ suddette, “in rapporto all’intorno” (vedi aree B/T3), e “in nuclei di antica formazione” (vedi aree B/T3A).

Il Piano colloca inoltre in zona omogenea n° 1 anche porzioni di zona ‘B’ site nelle immediate adiacenze (aree circostanti alle Piazze Matteotti, Togliatti, Cioppi): queste aree, indipendentemente dall’epoca di edificazione, presentano infatti nell’organismo urbano di Scandicci particolari caratteri di ‘centralità’, confermata del resto dalla concentrazione di esercizi commerciali. L’inserimento in zona n° 1 di queste aree si colloca, tra l’altro, nella prospettiva di un sempre più esteso utilizzo pedonale degli spazi urbani sia dell’attuale centro che del futuro ‘nuovo centro’ della città.

 

4.2   Zona omogenea n° 2:  zone residenziali di completamento e/o espansione

All’interno di questa zona il Piano ricomprende la gran parte del tessuto edilizio esistente, sia del capoluogo che dei nuclei urbani minori. In linea generale:

1)  le zone ‘B - di completamento’ di P.R.G. (escluse quelle descritte al punto 4.1), costituite dal tessuto edilizio realizzato dal dopoguerra ad oggi, con prevalenza di tipologie edilizie intensive e prive di particolare qualificazione sotto il profilo architettonico e ambientale.

2)  le zone ‘C - espansione’, ovvero gli ambiti nei quali gli interventi di nuova edificazione sono stati realizzati, o sono da realizzarsi, mediante Piano Attuativo.

3)    le ‘aree ad edificazione speciale per standards’ più direttamente connesse al tessuto residenziale costituito dalle due zone sopraelencate.

 

4.3   Zona omogenea n° 3:  zone per insediamenti produttivi, industriali/artigianali,

                                                 e per servizi commerciali di vario tipo

 

Questa zona corrisponde sostanzialmente al vasto territorio pianeggante sito ad ovest del capoluogo, delimitato a sud dal torrente Vingone e a nord dalla S.G.C. FI-PI-LI. All’interno di questa zona sono collocate:

1)  le zone industriali ed artigianali di P.R.G. (‘D’, ‘D1, ‘D2’);

2)  un’ampia  zona ‘F’  (attrezzature e impianti di interesse generale).

3)  la zona ‘F2’ (attrezzature, impianti e servizi tecnologici dell’ENEL);

4)    porzioni residuali di zona agricola ‘E’;

5)    ampie zone destinate a parcheggi e verde pubblico (‘aree ad edificazione speciale per standards’), per lo più a supporto dell’attività produttiva.

All’interno della zona n° 3 di cui sopra si collocano, come evidenziato nella Tav. 1, alcuni piccoli nuclei residenziali - per lo più cortine edilizie lineari attestate sull’asse storico della Via Pisana (S.S. 67 Tosco-Romagnola) - classificati come zone omogenee n° 1 e n° 2.

 

 

 

 

4.4   Zona omogenea n° 4: zone agricole

Questa zona coincide in sostanza con il territorio aperto a prevalente funzione agricola, in gran parte costituito dall’ampia fascia collinare e pedecollinare, oltre che da porzioni di territorio rurale della piana (specie in zona Badia a Settimo / S.Colombano).

 

Nella zona n° 4 il Piano colloca in altri termini:

 

1)    la zona ‘E1- agricola speciale di tutela ambientale e paesaggistica della collina’, comprendente anche aree boscate, per la quale è prevista una particolare attenzione agli assetti esistenti;

2)    porzioni di zona ‘E - agricola’, poste in area pianeggiante priva di particolare tutela, per lo più in adiacenza delle aste fluviali dell’Arno e della Pesa.

3)    la zona ‘E2 - agricola speciale / Parco agricolo della Pesa’, soggetta a pianificazione attuativa;

4)    le zone ‘A’ localizzate nella porzione collinare, costituite in prevalenza (come già specificato al punto 5.1) da territorio agricolo di particolare interesse paesistico-ambientale, in quanto connesso ad agglomerati puntuali di rilevante valore storico-architettonico, quali pievi, ville, complessi colonici, frazioni rurali di antico impianto;

5)    le zone speciali ‘Verde privato vincolato’, corrispondenti a parchi privati e formazioni arboree di pregio ambientale, per i quali è prevista la tutela e la conservazione degli assetti esistenti;

6)    le zone ‘F1 - parchi territoriali di interesse generale’.

All’interno della zona n° 4 di cui sopra sono enucleati, come evidenziato nella Tav. 1, piccoli nuclei storici collinari (S. Martino alla Palma, Mosciano, etc.) ed insediamenti produttivi per la trasformazione di prodotti agricoli, classificati rispettivamente come zone omogenee n° 1 e n° 3.

 

 

 

 

5. Situazione attuale

La situazione degli impianti attualmente esistenti sul territorio comunale è riassunta nella seguente tabella:

 

DITTA

UBICAZIONE

ZONA  P.R.G.

CONCESSIONE PETROLIFERA

TIPO DI IMPIANTO

ZONA

OMOG.

1

TAMOIL ITALIA S.p.A.

Piazza Matteotti

sede stradale

n° 19  del  10.10.1986

scadenza: 01.01.2001

chiosco

1

2

AGIP PETROLI S.p.A.

Piazza Marconi

area a edificazione  speciale per standards

n° 8    del  17.01.1983

scadenza: 17.01.2001

chiosco

1

3

KUWAIT PETROLEUM

Via De Amicis

angolo Via Monti

sede stradale

n° 41  del  27.11.1993

scadenza: 09.05.2010

stazione rifornim.

1

4

I.P. S.p.A.

Via dei Turri

sede stradale

n° 31  del  17.11.1990

scadenza: 13.07.2007

stazione servizio

2

5

ESSO ITALIANA S.p.A.

Via Donizetti

sede stradale

n° 39  del  26.08.1992

scadenza: 04.03.2001

stazione rifornim.

2

6

AGIP PETROLI S.p.A.

Via B. da Montelupo

sede stradale

n° 35  del  21.10.1991

scadenza: 21.10.2001

stazione servizio

2

7

FINA ITALIANA S.p.A.

S.S. 67  (Via Pisana)

Viuzzo del Piscetto

zona ‘B’ -

 di completamento

n° 13  del  02.07.1984

scadenza: 02.07.2002

chiosco

2

8

CECCHI BRUNO S.p.A.

ESSO ITALIANA S.p.A.

Via delle Nazioni Unite

area a edificazione  speciale per standards

 

n° 47  del  27.01.1995

scadenza: 27.01.2013

stazione servizio

3

9

ERG PETROLI S.p.A.

S.S. 67  (Via Pisana)

Loc. Olmo

sede stradale

n° 33  del  28.02.1991

scadenza: 29.08.2001

stazione rifornim.

3

10

ERG PETROLI S.p.A.

S.S. 67  (Via Pisana)

Loc. Granatieri

sede stradale

n° 36  del  22.10.1991

scadenza: 21.10.2001

chiosco

3

11

ERG PETROLI S.p.A.

Via prov. Empolese

Piazza Vezzosi

area a edificazione  speciale per standards

n° 50  del  11.06.1996

scadenza: 22.10.2013

chiosco

1

 

 

Il quantitativo attuale rispetta pertanto i parametri previsti dalla Delib. C.R.T. n° 359/96 per il territorio comunale di Scandicci (n° di impianti compreso tra 10 e 12).

 

Inoltre è presente sul territorio uno specifico impianto per erogazione di metano per autotrazione, come previsto dalla Deliberazione C.R.T. n° 50 del 24.01.1985 e successive modifiche.

Ai sensi dell’art. 16, comma 5, della Delib. C.R.T. n° 359/96, ed in ragione del suo carattere di monofunzionalità, tale impianto non è computato agli effetti del numero minimo e massimo di impianti stabilito per il Comune di Scandicci.

 

M

METANO Scandicci S.r.l.

Via dei Pratoni

Loc. S.Giuliano a Sett.

area a edificazione  speciale per standards

 

n° 40  del  28.04.1993

scadenza: 28.04.2011

stazione rifornim.

3

 

Non sono presenti sul territorio impianti dotati di pompe per l’erogazione del G.P.L. per uso di autotrazione.

Le localizzazioni degli impianti esistenti sono riportate nella Tav. 2.

 

5.1  Verifica di compatibilità degli impianti esistenti

 

Gli impianti esistenti sono stati sottoposti a verifica dal Settore Polizia Municipale ai fini dell’accertamento di compatibilità con le disposizioni di sicurezza stradale ai sensi dell’art. 1, comma 5 del D.Lgs. n°32/98.

Da sopralluogo effettuato in data 13.06.1998, sono stati riscontrati problemi di intralcio alla circolazione in ordine alla localizzazione ed alle caratteristiche dei seguenti impianti:

 

 

DITTA

UBICAZIONE

ZONA  P.R.G.

CONCESSIONE PETROLIFERA

TIPO DI IMPIANTO

ZONA

OMOG.

1

TAMOIL ITALIA S.p.A.

Piazza Matteotti

sede stradale

n° 19  del  10.10.1986

scadenza: 01.01.2001

chiosco

1

2

AGIP PETROLI S.p.A.

Piazza Marconi

area a edificazione  speciale per standards

n° 8    del  17.01.1983

scadenza: 17.01.2001

chiosco

1

11

ERG PETROLI S.p.A.

Via prov. Empolese

Piazza Vezzosi

area a edificazione  speciale per standards

n° 50  del  11.06.1996

scadenza: 22.10.2013

chiosco

1

 

 

 

In conformità agli indirizzi della normativa statale e regionale, nonchè ai principi di formazione illustrati al precedente paragrafo 3, il Piano Carburanti prevede la progressiva dismissione degli impianti che determinano situazioni di intralcio per la circolazione, e più in generale di quelli siti in zona omogenea n° 1.

 

Ferme restando le norme statali e regionali in materia di dismissione e trasferimento di impianti esistenti, le specifiche disposizioni del Piano Carburanti al riguardo sono specificate al successivo paragrafo 10.

 

6.  Impianti ammissibili nelle singole “zone omogenee”: tipologie, superfici minime,
     distanze minime

6.1  Tipologie

Rispetto alle indicazioni regionali (Delib. C.R.T. n° 359/96 - ‘Allegato’, punti B e C), il presente Piano Carburanti riduce e semplifica la casistica delle tipologie ammissibili nelle quattro ”zone omogenee”, prevedendo quanto segue:

·      nella zona  1, conformemente alle indicazioni regionali (Del C.R.T. n° 359/96, art. 6), nessuna nuova installazione, ma solo trasferimenti in uscita dalla zona stessa;

·      nella zona 2, solo tipologie di impianto comprese nella classe “stazioni di servizio-stazioni di rifornimento” con prevalente dotazione di servizi al mezzo. Sono escluse nuove installazioni di piccole dimensioni (“chiosco”): gli impianti esistenti (anche i chioschi) potranno essere adeguati e potenziati con le modalità di cui al successivo paragr. 10.

·      nella zona 3, solo tipologie di impianto comprese nella classe “stazioni di servizio-stazioni di rifornimento” con possibile annessa attività commerciale di prodotti per l’autoveicolo e l’automobilista. Gli impianti esistenti (anche i chioschi) potranno essere adeguati e potenziati con le modalità di cui al successivo paragr. 10.

·      nella zona 4, solo tipologie di impianto comprese nella classe “stazioni di servizio-stazioni di rifornimento”, con la presenza prevalente di attrezzature per servizi alla persona, senza escludere alcuni servizi essenziali al mezzo.

Per la definizione delle singole tipologie di impianto si fa riferimento al punto C) dell’ ‘Allegato’ alla Delib. C.R.T. n° 359/96.

 

6.2  Superfici minime degli impianti  e distanze minime (artt. 5-6 Delib. C.R.T. n° 359/96)

 

Il Piano Carburanti recepisce sostanzialmente, sia in tema di superfici minime delle aree destinate agli impianti, che di distanze minime tra impianto ed impianto, le indicazioni della Delib. C.R.T. n° 359/96 (artt. 5 e 6), riferendole alla zonizzazione di settore esposta nel precedente paragrafo 4 ed all’articolazione delle varie tipologie di impianto di cui al precedente punto 6.1.

Le previsioni in tema di superfici e distanze sono riassunte nella seguente tabella:

 

 

Superficie minima

Distanza minima

 

Stazione di servizio

Stazione di rifornimento

 

zona 1

nessun nuovo impianto

previsto

nessun nuovo impianto

previsto

nessun nuovo impianto

previsto

zona 2

mq 1000

mq 800

ml 200

zona 3

mq 1600

mq 1500

ml 500

zona 4

mq 2000

mq 2000

ml 5000

 

Per superficie minima si intende la superficie fondiaria dell’impianto, comprensiva dei percorsi di ingresso e di uscita.

Le distanze minime sono da misurarsi sul percorso stradale più breve rispetto all’impianto esistente più vicino. La distanza fra impianti localizzati in “zone omogenee” diverse corrisponde alla media aritmetica calcolata sulle distanze stabilite per ciascuna delle zone interessate.

Per consentire la piena disponibilità delle “aree idonee” individuate dal Piano Carburanti (vedi Tav. 3  e paragrafo 8) e salvaguardare in tal modo gli obiettivi di razionalizzazione della rete mediante un’equilibrata dislocazione sul territorio comunale degli impianti, le distanze minime di cui all’art. 6 della Delib. C.R.T. n° 359/96, se calcolate rispetto ad impianti situati in comuni limitrofi, sono ridotte del 50% (facoltà di deroga prevista dall’art.17, comma 1, lett. b), della Delib. C.R.T. n° 359/96).

Per le altre specifiche in tema di distanze minime e per le modalità di misurazione si fa diretto rinvio all’art. 6 della Delib. C.R.T. n° 359/96.

Le distanze minime di cui alla precedente tabella non si applicano nel caso di spostamento di impianti esistenti nel raggio di 500 metri per gravi motivi accertati dal Comune (costruzione o modificazione del tracciato di viabilità e instabilità geomorfologica).

 

7.   Viabilità di riferimento e ‘fasce di compatibilità’

7.1  Viabilità di riferimento

Per orientare adeguatamente il processo di razionalizzazione della rete di distribuzione, il Piano Carburanti identifica in primo luogo gli assi stradali che costituiscono la viabilità principale di scorrimento presente sul territorio comunale. L’analisi non tiene conto solo delle infrastrutture viarie già presenti, ma si pone in diretta relazione con gli assetti viabilistici previsti a breve-medio termine: ciò in particolare per quanto riguarda la nuova viabilità di accesso all’Autostrada A1 (nuovo raccordo di interscambio con la S.G.C. FI-PI-LI, e altre opere connesse al trasferimento del casello di Firenze-Signa in territorio fiorentino), e la nuova viabilità di supporto alla zona produttiva (variante al P.R.G.C. approvata con Deliberazione C.C. n° 86 del 15.04.1999).

L’analisi, supportata anche dalle rilevazioni dei flussi di traffico, punta, in altri termini, a individuare le direttrici su cui si concentra (e tenderà a concentrarsi nell’immediato futuro) l’utenza automobilistica, così da razionalizzare ed ottimizzare il soddisfacimento della domanda decongestionando progressivamente la viabilità urbana, specie quella di penetrazione.

La viabilità di riferimento individuata dal Piano Carburanti è riportata nella Tav. 2. In fregio agli assi stradali così identificati, il Piano disegna ambiti lineari, definiti “fasce di compatibilità”, all’interno dei quali si collocano le “aree idonee” compatibili con l’installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti.

Si elencano in sintesi gli assi stradali di riferimento per il Piano Carburanti:

·       Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI

Strada a due carreggiate separate da spartitraffico, ciascuna con due corsie di marcia prive di attraversamenti a raso. La Superstrada è affiancata su entrambi i lati da una fascia di rispetto stradale di m 40, di competenza dell’ANAS.

Fasce di compatibilità e aree idonee - Trattandosi di infrastruttura viaria di rilevanza regionale, il Piano Individua sul lato nord (direzione Pisa-Livorno) una “fascia di compatibilità” di m 100: tale ampiezza tende a compensare i vincoli derivanti dalla fascia di rispetto stradale sui 40 metri più prossimi alla carreggiata. Sul lato sud (direzione Firenze), la fascia si fonde con quella dell’adiacente nuova viabilità a servizio delle aree produttive. Le “aree idonee” si collocano solo in fregio ai tratti rettilinei in cui la S.G.C. poggia su terrapieno, escludendo i tratti in viadotto e quelli prossimi a curve o svincoli.

·       Nuova viabilità comunale a servizio delle aree produttive / Via I. Barontini

Tratto di collegamento Via delle Nazioni Unite (zona svincolo autostradale) / Via degli Stagnacci / Via Ilio Barontini (variante al P.R.G. approvata con Delib. C.C. n° 86/99).

Previste due carreggiate, divise da uno spazio spartitraffico (suscettibile di accogliere estensioni della linea tramviaria), con due corsie per ogni senso di marcia. Un primo stralcio di questa viabilità è attualmente in corso di realizzazione.

La nuova viabilità si configura, nel breve periodo, come asse di supporto per il versante nord dell’area produttiva di Scandicci, necessario in primo luogo per sostenere il traffico pesante aggiuntivo che sarà indotto dalla imminente realizzazione di nuovi insediamenti produttivi in località “i Pratoni”, ed in generale per alleggerire il carico veicolare sulla Via Pisana (S.S. 67). Completa il “passante nord” della zona produttiva la Via Ilio Barontini, che riimmette sulla Via Pisana in località ‘Granatieri’.

Fasce di compatibilità e aree idonee - Sul lato nord della nuova viabilità il Piano individua una “fascia di compatibilità” di ampiezza variabile, che va in sostanza a sovrapporsi con quella generata dalla S.G.C. FI-PI-LI. Sul lato sud la fascia si sviluppa in modo continuo (ampiezza m 30) dalla zona di Borgo ai Fossi fino alla Via Barontini, che viene affiancata su entrambi i lati. Le “aree idonee” individuate interessano in prevalenza terreni a destinazione agricola.

·       Via Pisana (S.S. n° 67) - Via Baccio da Montelupo

Strada extra urbana secondaria ad unica carreggiata con una corsia per ogni senso di marcia.

Il tracciato di via Baccio da Montelupo ed il breve tratto di Via Pisana posto al di qua dell’intersezione con l’Autostrada A1 provenendo da Firenze, presentano caratteri tipici della viabilità urbana (zona Casellina), pur essendo attraversati da traffico di scorrimento.

Il rimanente tracciato di via Pisana si configura invece come asse portante di tutto il comprensorio industriale di Scandicci, oltre che come viabilità extraurbana di collegamento. Attualmente la Via Pisana costituisce inoltre la principale direttrice di accesso dal centro di Scandicci all’Autostrada A1 ed alla S.G.C. FI-PI-LI.

Fasce di compatibilità e aree idonee -  A partire dal sottopasso autostradale il Piano individua una “fascia di compatibilità” di m 30, sia sul lato nord che su quello sud della Via Pisana.     Le “aree idonee”, escludendo i piccoli agglomerati residenziali presenti lungo il tracciato e le zone soggette a pianificazione attuativa, interessano in prevalenza aree a destinazione produttiva, oltre a porzioni di aree a standards.

·       Viabilità di accesso allo snodo di interscambio Autostrada A1 / S.G.C. FI-PI-LI

La previsione di P.R.G., consistente nel completamento della direttrice Via di Casellina /         / Via Isacco Newton / Via Charta 77, troverà attuazione nel breve periodo contestualmente all’ampliamento dell’Autostrada A1 alla terza corsia. Tale asse, anche in considerazione del previsto raddoppio in loco del cavalcavia autostradale, è destinato nel breve periodo a fungere come principale viabilità di raccordo con l’Autostrada A1 e la S.G.C. FI-PI-LI  da e verso il centro di Scandicci. Il tratto di Via delle Nazioni Unite che dà accesso all’attuale casello autostradale già assolve a questa funzione, pur essendo esclusivamente relazionato alla direttrice al momento prevalente, ossia la Via Pisana.

Il Piano Carburanti tiene conto anche della nuova configurazione prevista per lo svincolo autostradale (connessa allo spostamento del casello in territorio fiorentino) e dei relativi raccordi con la viabilità urbana, ivi compreso l’asse Via del Pantano / Via Minervini, destinato a decongestionare parzialmente l’ultimo tratto di Via Baccio da Montelupo (attraversamento dell’abitato di Casellina).

Fasce di compatibilità e aree idonee - Su entrambi i lati dei tratti viari sopra indicati il Piano individua una “fascia di compatibilità” di m 30 (con limitate soluzioni di continuità). Lungo la Via Minervini (che confina con il Comune di Firenze) la fascia interessa invece, ovviamente, solo il lato ricadente nel territorio di Scandicci (lato sud). Le “aree idonee”, escludendo le zone soggette a pianificazione attuativa, interessano in prevalenza aree a destinazione produttiva e agricola, oltre a porzioni di aree a standards.

·       Strada Provinciale “Empolese” (S.P. n° 72)

Strada di  collegamento tra Firenze e Pisa, ad una carreggiata con una corsia per ogni senso di marcia, situata all’estremità sud del territorio comunale di Scandicci, in area pedecollinare posta in fregio al torrente Pesa. La strada attraversa per un tratto l’abitato di S. Vincenzo a Torri. Nel tratto extraurbano è affiancata su entrambi i lati da una fascia di rispetto stradale di m 20, di competenza della Provincia.

Fasce di compatibilità e aree idonee - Il Piano individua “fasce di compatibilità” continue (escludendo l’agglomerato urbano di S. Vincenzo) su entrambi i lati della S.P. 72. L’ampiezza prevista per le due “fasce” (m 40 ciascuna) tende a compensare i vincoli derivanti dalla fascia di rispetto stradale sui 20 metri più prossimi alla carreggiata.

Le “aree idonee”, sia per la estesa previsione di aree soggette a pianificazione attuativa (“Parco agricolo della Pesa”), sia per la presenza di vincoli idraulici comportanti inedificabilità assoluta (cassa di espansione prevista dal vigente Piano di Bacino, in immediata adiacenza della fascia di rispetto provinciale), sono individuate solo sul lato nord-est della carreggiata (direzione Empoli): esse interessano in prevalenza aree a destinazione agricola (escludendo le zone morfologicamente inadatte) ed aree produttive (trasformazione dei prodotti agricoli).

Il Piano Carburanti non annovera nella viabilità di riferimento per la razionalizzazione della rete di distribuzione:

·       la viabilità principale di attraversamento della zona collinare (tratto della S.P. Volterrana, Via di Marciola, S.P. di Scandicci, etc.): tali tracciati interessano ambiti territoriali di altissimo pregio paesistico-ambientale, incompatibili con la previsione di nuovi impianti;

·       la direttrice storica della vecchia Via di Scandicci (Via Poccianti / Via Dante / Via Paoli / Via Roma): essa risulta inadeguata sia per le dimensioni medie della carreggiata (problemi di congestionamento del traffico), sia per mancanza di siti idonei (presenza di tessuto edilizio storicizzato e in prevalenza caratterizzato da cortine edilizie continue);

·       l’asse Viale Aldo Moro / Viale Nenni di collegamento con Firenze: su tale direttirice è prevista nel breve periodo la realizzazione dell’asse tramviario, con i relativi adeguamenti viari. Appare inopportuno prevedere qui aree destinabili ad impianti di distribuzione, che, oltre a creare intralcio ai cantieri della Tramvia, inciderebbero negativamente sulla pianificazione ponendo vincoli sulla zona di “ingresso” al nuovo centro della città. La parte dell’asse viario sita in territorio fiorentino, oltretutto, risulta già servita da impianti di distribuzione.

7.2  Fasce di compatibilità

Le “fasce di compatibilità” tracciate dal Piano Carburanti individuano ambiti lineari in fregio alla viabilità principale di cui al punto 7.1: tali ambiti costituiscono, in sostanza, il quadro territoriale di riferimento del Piano. All’interno delle fasce (vedi Tav. 3) sono individuate le “aree idonee” (previsioni di immediata efficacia): sono queste le aree suscettibili di accogliere, nel rispetto delle disposizioni del Piano Carburanti e delle altre normative di settore, nuovi impianti di distribuzione.

L’andamento continuo delle fasce identifica, in altri termini, le porzioni di territorio sotto costante osservazione ai fini della pianificazione, anche nel prossimo futuro, della rete distributiva. In tali ambiti lineari il Piano Carburanti è infatti suscettibile, con procedura semplificata (vedi paragrafo 11), di recepire modifiche, sia derivanti dalla pianificazione urbanistica generale e particolareggiata (varianti al P.R.G., previsioni specifiche di piani attuativi), sia conseguenti ad eventuali adeguamenti e/o stralci di misure di salvaguardia o di vincoli di varia natura.

La dimensione delle “fasce di compatibilità” prescritta dal presente piano è da intendersi come ampiezza costante (fatti salvi scontornamenti localizzati - vedi Tav. 3), da misurarsi come segue:

-       strade provviste di marciapiede: dal bordo esterno del marciapiede;

-       strade prive di marciapiede: dal bordo esterno della carreggiata;

-       strade provviste di marciapiede solo a tratti: nei tratti privi di marciapiede all’ampiezza prevista per la fascia potrà essere aggiunta una larghezza pari a quella del marciapiede più vicino presente sullo stesso lato della carreggiata.

8.  “Aree idonee” / verifica di compatibilità con la zonizzazione di P.R.G.

 

All’interno delle “fasce di compatibilità” descritte al paragrafo precedente il Piano Carburanti individua, sulla base di una verifica puntuale delle previsioni di P.R.G. e di una ricognizione dello stato dei luoghi, le “aree idonee” per l’installazione di nuovi impianti (vedi Tav. 3).

Si sottolinea, in primo luogo, l’esclusione delle seguenti aree, che risultano, per vari motivi (tutela dei beni di interesse storico-architettonico, condizioni morfologico-ambientali, densità dell’edificato, sicurezza stradale, etc.),  non idonee alla realizzazione di impianti di distribuzione carburanti:

·      le aree ricadenti in zona ‘A - storico ambientale’;

·      le aree in zona ‘B - completamento’ appartenenti a nuclei edilizi storicizzati

(in particolare siti lungo la Via Pisana e la Via Empolese);

·      le aree ricadenti in Piani Attuativi di qualsiasi natura

(fatta salva comunque la possibilità del Piano Carburanti di recepirne in seguito le previsioni);

·       le aree con caratteristiche morfologiche od orografiche incompatibili con la realizzazione di impianti  (localizzate in particolare lungo la S.P. Empolese);

·       le aree agricole poste in prossimità di complessi edilizi architettonici di particolare pregio storico-architettonico;

·       le aree boscate.

Le “aree idonee” ricomprese nelle “fasce di compatibilità” pertanto interessano basilarmente porzioni delle seguenti zone omogenee di P.R.G.:

·       zone ‘B - completamento’

(parti non appartenenti a nuclei edilizi storicizzati classificati come “zona omogenea n° 1”);

·       zone ‘D - industriali ed artigianali’ ;

·       zone ‘D1 - attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli’;

·       zone ‘D4 - aree per impianti di autodemolizione’;

·       zone ‘E - agricole’ ;

·       zone ‘E1 - agricole speciali di tutela ambientale e paesaggistica della collina’, (limitatamente a specifici tratti pedecollinari);

·        ‘aree ad edificazione speciale per standards (attrezzature pubbliche e di interesse comune)’ ;

·       ‘aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori e per attrezzature al servizio della viabilità di lunga percorrenza’.

Occorre sottolineare che il presente Piano Carburanti, fatta eccezione per l’incremento di standards di cui al successivo paragrafo 13,  non modifica in alcun modo la zonizzazione del Piano Regolatore Generale.

Nelle “aree idonee” sono presenti anche porzioni di lotti edificati (o parzialmente edificati), siti per lo più in zone a carattere produttivo, ciò in considerazione degli interventi di demolizione/ricostruzione consentiti dal P.R.G. in tali zone omogenee.

Sotto l’aspetto paesaggistico-ambientale, il Piano interessa limitate porzioni di territorio soggetto a vincolo ai sensi del D.Lgs. n° 490/99 Titolo II (ex Legge n° 1497/39). Trattasi di aree site lungo il lato sud dell’asse della Via Pisana, o ad esso adiacenti: data la connotazione di ‘comparto produttivo’ che caratterizza questa porzione di territorio, si può dunque affermare in linea generale che le previsioni del Piano Carburanti in zona di vincolo ambientale non interessano aree di particolare interesse sotto il profilo paesistico.                 Gli interventi in zona vincolata sono comunque soggetti al parere dell’Ente preposto alla tutela del vincolo.

9.  Disposizioni relative ad interventi in ‘area ad edificazione speciale per standards’

 

In considerazione della funzione di servizio all’utenza automobilistica (oltrechè ai sistemi di trasporto su gomma) assolta dagli impianti di distribuzione carburanti, nonchè dell’esigenza di favorire la razionaliz-zazione delle rete di distribuzione sul territorio comunale prevedendo un ventaglio di opzioni di localizzazione sufficientemente ampio, le “aree idonee” ricomprendono anche, come già accennato, porzioni di terreno ricadenti in ‘aree ad edificazione speciale per standards’.

Tale previsione recepisce, d’altro canto, gli indirizzi delle più recenti disposizioni statali (in particolare il D.Lgs. n° 346/99, art. 2, comma 1bis), in base alle quali gli impianti di distribuzione sono sostanzialmente localizzabili “in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A”.

Ovviamente, a differenza delle altre zone di P.R.G. interessate dalle previsioni del Piano Carburanti, le proposte di intervento riguardanti porzioni di aree a standards ricadenti nelle “aree idonee” individuate nella Tav. 3 sono soggette a valutazione discrezionale da parte dell’A.C., e, ove tale valutazione abbia esito positivo, alla stipula di specifica convenzione ai sensi dell’art. 39 N.T.A. del vigente P.R.G.

Gli interventi sulle porzioni di aree a standards incluse nel Piano Carburanti costituiscono dunque, per gli interessati, un’opzione aggiuntiva (anche se a condizioni meno favorevoli) rispetto alle previsioni ‘ordinarie’, non discrezionali, del Piano.

Le eventuali proposte di nuovi impianti su aree a standards ricomprese tra le “aree idonee” dovranno:

·       prendere in considerazione prioritariamente e preferibilmente le aree a standards destinate a ‘parcheggio pubblico’;[1]

·       verificare, in particolare ove la proposta interessi porzioni marginali destinate a ‘verde pubblico’, la compatibilità della sistemazione complessiva ipotizzata con gli obiettivi di P.R.G. fissati nella parte narrativa della relativa scheda-progetto alla voce ‘Requisiti progettuali’;

·       prevedere la sistemazione di tutta l’area a standard di proprietà del richiedente, comprensiva anche di eventuali porzioni contigue all’area di sedime dell’impianto.

Non sono ammesse in nessun caso proposte di intervento su aree di proprietà comunale. Ove l’A.C. intenda riservare aree di proprietà comunale per la realizzazione di impianti, procederà all’emissione di specifici bandi di gara per l’assegnazione delle aree prescelte (art. 2, comma 4, D.Lgs. n° 32/98 e s.m.i.).

La realizzazione di nuovi impianti sulle aree a standards individuate dal Piano Carburanti è in ogni caso subordinata al parere degli organismi tecnici e consultivi dell’A.C. (Commissione Urbanistica, Settore Opere Pubbliche, Corpo VV.UU., nonchè Commissione Edilizia Integrata per gli interventi in zona vincolata), ed all’approvazione finale da parte del Consiglio Comunale. Prima del rilascio della relativa concessione edilizia si dovrà procedere alla stipula di un’apposita convenzione, comportante:

1.    cessione gratuita dell’area al Comune da parte del proponente. L’area da cedere ricomprenderà, salvo diversa determinazione dell’A.C., anche le eventuali porzioni di standards contigue all’area di sedime dell’impianto;

2.    concessione al proponente del diritto di superficie sull’area di sedime dell’impianto, con le modalità e condizioni stabilite dall’A.C.;

3.    progettazione e realizzazione a cura e spese del privato delle previsioni di P.R.G. sulle eventuali residue porzioni di standards contigue all’area di sedime dell’impianto;

4.    collaudo delle opere di cui al punto 3, e successiva cessione gratuita al Comune (salvo diversa determinazione dell’A.C.).

10.  Altre disposizioni normative del Piano Carburanti

Oltre a quanto stabilito nei precedenti paragrafi 4-6-7-8-9, si dispone quanto segue:

a)    Per gli impianti esistenti ricadenti in “zona omogenea” n° 1 (Tav. 1), non sono ammessi, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, rinnovi o proroghe delle autorizzazioni all’esercizio una volta giunte a scadenza le concessioni o autorizzazioni attualmente in essere. Fino a tale scadenza saranno consentiti per detti impianti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, o di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e/o di sicurezza, fermo restando il divieto di ogni nuova volumetria.

In materia di dismissioni di impianti non conformi con le disposizioni del Nuovo Codice della Strada, di autorizzazioni per nuovi impianti, di trasferimento e/o di concentrazione di impianti in esercizio, è comunque fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale di settore.

b)    Tutti i progetti per nuovi impianti di distribuzione, indipendente dalla zona omogenea di P.R.G. in cui venga proposto l’intervento, devono rispettare gli indici urbanistici previsti dall’art. 41 N.T.A.:

IT    =    0,5 mc/mq

RC  =    10%

H     =    7 m

Per impianti da realizzarsi in zone urbanistiche di P.R.G. provviste di indici  (es.: zone ‘B’, ‘D’, ‘D1’ ), o con volumetrie predeterminate (es: zone ‘C’ soggette a Piano Attuativo) la capacità edificatoria necessaria per la realizzazione dell’impianto è da intendersi ricompresa nelle quantità massime ammissibili nella zona stessa: non è pertanto consentita la realizzazione di nuove volumetrie per impianti di distribuzione carburanti in lotti urbanistici che risultino saturi o più che saturi.

c)    Ogni nuovo impianto di distribuzione deve riservare a parcheggi pubblici per autovetture e autocaravan un’area pari al 10% della superficie complessiva dell’impianto, con un minimo di mq 200 per impianti di superficie inferiore a mq 2000. La superficie totale riservata a parcheggio sopra stabilita è da intendersi come sommatoria delle superfici dei posti autovetture/autocaravan effettivi, al netto degli spazi di manovra.

d)    Ogni nuovo impianto di distribuzione, negli spazi di sosta di cui alla precedente lettera c), deve essere dotato di almeno una colonna attrezzata per autocaravan con allacciamento di energia elettrica. Inoltre, debitamente distanziato dall’area di sosta, dovrà essere presente almeno un impianto igienico-sanitario costituito da un pozzetto autopulente, carrabile per carichi di prima categoria, destinato ad accogliere le acque reflue (chiare e luride) scaricate da veicoli dotati di serbatoi interni di raccolta, il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria. Per gli autocaravan in sosta dovrà essere inoltre realizzato un apposito servizio igienico, o, in alternativa, deve essere consentito agli interessati l’accesso, anche negli orari di chiusura, ai servizi igienici dell’impianto di distribuzione. L’area di sosta per autocaravan dovrà essere munita di apposita segnaletica, ben visibile da entrambe le direzioni di marcia dell’asse viario su cui è situato l’impianto di distribuzione.

e)    Negli impianti esistenti (eclusi quelli di cui al punto a)), fatto salvo quanto stabilito da specifiche convenzioni, sono consentiti interventi di adeguamento e potenziamento atti a migliorare la qualità del servizio all’utenza. In caso tali interventi comportino la realizzazione di nuove volumetrie, i progetti dovranno dare dimostrazione del rispetto degli indici di cui al precedente punto b), nonchè prevedere le dotazioni di cui ai punti c)  e d).

f)      Al fine di incentivare la realizzazione di almeno un punto di distribuzione di GPL per autotrazione sul territorio comunale, viene prevista la riduzione del 30% sull’importo complessivo del contributo concessorio dovuto in caso di realizzazione di un impianto per erogazione esclusiva di GPL, e/o in caso di interventi di potenziamento di impianti esistenti che prevedano, nel rispetto delle norme di sicurezza, l’installazione di una o più pompe GPL. Salvo specifica limitazione imposta al riguardo da norme regionali, l’eventuale realizzazione di un nuovo impianto per la distribuzione esclusiva di GPL per autotrazione, non è soggetta, dato il suo carattere di monofunzionalità, al rispetto del numero massimo di impianti previsto per il territorio di Scandicci. Resta fermo il rispetto delle distanze minime tra impianti di GPL stabilite dalla normativa regionale.

g)    Per i progetti di nuovi impianti che interessino terreni siti in zona ‘E1’ di P.R.G., date le particolari esigenze di tutela degli assetti esistenti sancite dalle norme di Piano Regolatore, la Commissione Edilizia si esprimerà specificamente sugli aspetti tecnico-qualitativi della proposta, valutando le dimensioni, la tipologia, le caratteristiche costruttive, i materiali previsti per il nuovo impianto, nonché gli eventuali movimenti di terra e/o modifiche all’area di sedime che si rendano necessari, il tutto al fine di garantire un corretto inserimento ambientale dell’impianto.

h)    Le previsioni e disposizioni del presente Piano Carburanti non valgono per gli impianti ad uso privato (distribuzione di carburanti ad uso esclusivo di imprese produttive e di servizi). Per tali impianti si fa diretto riferimento alle previsioni del vigente P.R.G.C., nonchè alle norme di settore in materia di idoneità tecnica (sicurezza e compatibilità ambientale, prevenzione incendi, etc.)

i)      Gli impianti collocati in fregio alla S.G.C. FI-PI-LI dovranno essere dotati di schermature acustiche poste a protezione dell’edificato retrostante e adiacente. Tali schermature dovranno essere realizzate mediante adeguata modellazione del terreno, con aggiunta di barriere fonoassorbenti e vegetazione nella misura necessaria ad assicurare un sensibile abbattimento dell’inquinamento acustico.

j)      I progetti riguardanti impianti di distribuzione dovranno essere elaborati in conformità con le prescrizioni di cui alla “Relazione geologica di fattibilità” allegata al presente Piano Carburanti.

k)    Con riferimento all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n° 32/98 e s.m.i., si specifica che nelle fasce di rispetto stradale di cui agli artt. nn° 16, 17, e 18 del D.Lgs. n° 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), tenuto conto delle indicazioni della Circolare ANAS 10.10.1968 n° 1350 (strade statali esterne al perimetro centri abitati)  e della Circolare Min. LL.PP. n° 5980 del 30.12.1970, sono in linea generale consentite, salvo diverse disposizioni degli Enti preposti, le seguenti installazioni:

-       corsie di accesso e di uscita

-       piazzali di sosta autoveicoli

-       piantumazione siepi con h.max. cm 100

-       pompe erogatrici, serbatoi, colonnine per aria ed acqua

-       pensiline

-       canalizzazioni varie

-       chioschi prefabbricati ad un solo piano 

-       sistemi di autolavaggio (esclusa tipologia a tunnel)

Sono ecluse le costruzioni in muratura, e comunque quelle aventi tipologia costruttiva a carattere permanente.

 

l)      Per quanto non specificamente stabilito dal presente Piano Carburanti, si fa diretto riferimento alle vigenti disposizioni statali e regionali in materia. Sono inoltre fatte salve:

-       le prescrizioni del D.Lgs. n° 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del D.M.         n° 1404/68, anche per quanto riguarda i vincoli di inedificabilità a protezione del nastro stradale;

-       le specifiche disposizioni della Provincia e dell’ANAS, ed i rispettivi nulla-osta, per quanto riguarda strade e fasce di rispetto di competenza;

-       le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale [2];

-       le norme vincolistiche e le salvaguardie di qualsiasi natura (vincoli paesistico-ambientali, disposizioni dell’Autorità di Bacino, etc.).

Per consentire un rapido rimando a quanto previsto dal presente Piano Carburanti, viene inserito negli articoli delle N.T.A. del vigente P.R.G. nn° 27, 28, 29, 30, 31, 32bis, 33, 34, 35, 38, 39, 41, riguardanti le zone urbanistiche interessate dalle previsioni del presente Piano, elencate al precedente paragrafo 8, il seguente capoverso:

Disposizioni speciali:

E’ fatto salvo quanto specificamente previsto dal “Piano per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti sul territorio comunale” per quanto riguarda la possibilità di realizzare impianti di distribuzione carburanti in aree ricadenti nella presente zona omogenea.

La realizzazione degli impianti di distribuzione carburanti è inoltre subordinata al rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, del Codice della Strada, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, nonchè di vincoli e salvaguardie di qualsiasi natura interessanti l’area dell’impianto.”

 

Nell’art. 44 N.T.A., riguardante le fasce di rispetto stradale, viene inserito invece il seguente capoverso:

“La realizzazione di impianti di distribuzione dei carburanti interessanti fasce di rispetto stradale di competenza della Provincia o dell’ANAS è subordinata al nulla-osta ed alle eventuali prescrizioni dell’autorità preposta, fermo restando il rispetto delle norme del Codice della Strada riguardo alla localizzazione ed accessibilità veicolare dell’impianto ed al tipo di installazioni consentite all’interno delle fasce di rispetto stradale.

La realizzazione degli impianti è specificamente regolata dal “Piano per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti sul territorio comunale”.”

 

 

11.   Aggiornamenti del Piano Carburanti

Costituirà semplice adeguamento del presente Piano Carburanti ogni eventuale modifica non sostanziale, riconducibile alla seguente casistica:

a)    recepimento di novità normative introdotte in sede statale e/o regionale (es: numero minimo e massimo di impianti previsti per il territorio di Scandicci, distanze minime, tipologie, dotazioni degli impianti, etc.);

b)    recepimento di nuove previsioni viabilistiche costituenti estensione della “viabilità di riferimento” individuata dal presente Piano Carburanti (compresa estensione delle relative ”fasce di compatibilità” e individuazione di eventuali ulteriori “aree idonee”);

c)    eventuali previsioni di nuovi impianti approvate in sede di pianificazione attuativa, purchè posti all’interno delle “fasce di compatibilità” individuate nella Tav. 2 (e comunque non ricadenti in “zona omogenea n° 1”);

d)    recepimento di varianti al P.R.G. che incidano sulla individuazione delle “aree idonee”;

e)    modifiche puntuali conseguenti ad eventuali adeguamenti e/o stralci di misure di salvaguardia o di vincoli di varia natura;

f)      modeste riperimetrazioni delle “aree idonee” di cui alla Tav. 3, senza che vi siano modifiche all’ampiezza ed estensione delle “fasce di compatibilità”;

g)    precisazioni e/o modifiche di aspetti di dettaglio delle disposizioni normative del Piano.

Per apportare tali adeguamenti potrà procedersi pertanto con semplice Deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere degli organismi tecnici e consultivi dell’A.C., ivi compresa la Commissione Urbanistica.

Viceversa, per gli eventuali aggiornamenti che comportino modifiche a previsioni di carattere sostanziale contenute nel presente Piano Carburanti (ampiezza delle fasce di compatibilità, indici,  perimetrazione delle quattro “zone omogenee”, modifiche sostanziali alle disposizioni normative, etc.), sarà necessario dare corso alla formazione di un’apposita variante urbanistica, attivando l’iter procedurale di legge. 

 

 

12.  Riepilogo applicativo

 

Per semplicità di applicazione delle previsioni del presente Piano Carburanti, si riassumono le condizioni cui è subordinata la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione:

 

1.        in materia di dismissioni, concentrazioni e trasferimenti di impianti esistenti devono essere rispettate le vigenti disposizioni statali e regionali di settore, nonchè le previsioni del presente Piano Carburanti;

2.        l’area oggetto dell’intervento deve risultare tra quelle “idonee” individuate all’interno delle “fasce di compatibilità” (vedi Tav. 3);

3.        deve essere rispettato il numero minimo e massimo di impianti fissato dal “Piano Regionale” per il territorio di Scandicci;

4.        devono essere rispettate le distanze minime tra impianto e impianto fissate dal presente Piano con riferimento alla normativa regionale in materia;

5.        il progetto deve essere elaborato nel rispetto degli indici urbanistici fissati dal presente Piano  (vedi paragrafo 10), qualunque sia la zona di P.R.G. in cui ricade l’area di sedime dell’impianto;

6.        devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla “Relazione geologica di fattibilità”  allegata al Piano Carburanti;

7.        devono essere rispettate la tipologia, le superfici minime, le dotazioni  e le altre disposizioni prescritte dal presente Piano (vedi paragrafi 6, 7, 8, 9, 10);

8.        se ricadente in fascia di rispetto stradale, l’intervento è subordinato al nulla-osta ed alle eventuali prescrizioni dell’autorità competente sul tratto stradale interessato, nonchè al rispetto della normativa del Codice della Strada inerente le fasce di rispetto;

9.        se l’impianto ricade in area vincolata, l’intervento è subordinato all’acquisizione del parere e/o autorizzazione dell’Ente preposto alla tutela del vincolo;

10.    se l’intervento è proposto su ‘area ad edificazione speciale per standards’ deve essere applicato il procedimento di cui al precedente paragrafo 9.

11.    l’intervento deve risultare conforme al Codice della Strada, alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, e ad ogni altra disposizione regolante interventi di natura edilizia (abbattimento delle barriere architettoniche, prevenzione incendi, salvaguardie in materia di rischio idraulico, norme antisismiche, compatibilità e sicurezza ambientale, etc.). Per tutto quanto non specificamente stabilito dal Piano Carburanti si fa diretto rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

 

13.  Aree ad edificazione speciale per standards: nuove previsioni localizzate

 

Contestualmente alla definizione del Piano Carburanti, si procede all’introduzione nelle previsioni di P.R.G. di due nuove ‘aree ad edificazione speciale per standards’, con prevalente destinazione ‘ verde pubblico’ (vedi Tav. 4):

·       area su Via Pisana / angolo Via Meucci, in località ‘Granatieri’. L’area individuata, della superficie di mq 14.700 circa (attualmente in zona ‘E - agricola), circonda un edificio colonico (classificato T/7 dal P.R.G.): ponendosi in continuità con l’adiacente zona a destinazione ‘verde pubblico’ che abbraccia a sud l’abitato di Granatieri, la nuova previsione completa il sistema di aree a destinazione pubblica in fregio alla Via Pisana. Ove necessario, l’area potrà essere in parte destinata a parcheggio pubblico, ad incremento degli spazi già esistenti sul lato opposto di Via Meucci a servizio degli stabilimenti produttivi ivi insediati.

 

·       ampliamento area a verde pubblico sulla S.P. Empolese in località S. Vincenzo a Torri (con l’aggiunta di una porzione di mq 11.200 circa attualmente in zona ‘E2 - agricola speciale / Parco agricolo della Pesa’, soggetta a pianificazione attuativa). Contestualmente si procede anche ad una modesta riperimetrazione del P.A. in questione, escludendo dal perimetro la porzione di area a standards oggetto dell’ampiamento.

Sottratta alla necessità di preventiva pianificazione attuativa, ed opportunamente ampliata, quest’area risulterà di più concreta disponibilità per interventi di interesse pubblico, in particolare per ipotesi di sviluppo e completamento della adiacente zona per impianti sportivi.

 

Le modifiche di cui sopra non influiscono sulla procedura urbanistica prevista per il Piano Carburanti, rientrando comunque nelle finalità delle varianti urbanistiche previste dall’art. 40, comma 2, della L.R.        n° 5/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Come già sottolineato, il Piano Carburanti non modifica (salvo quanto previsto dal presente paragrafo) la zonizzazione del vigente P.R.G., e pertanto non determina alcuna riduzione della dotazione complessiva di standards. In ogni caso, gli incrementi di standards descritti nel presente paragrafo sono, per dimensioni e localizzazione, più che sufficienti a compensare preventivamente ogni possibile conseguenza, anche in termini di mera utilizzazione delle aree, che possa derivare dalla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione in applicazione del precedente paragrafo 9.

 

 

 

14.  Elenco elaborati

 

Il presente “Piano per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti sul territorio comunale” è costituito dai seguenti elaborati:

 

·       Relazione tecnica / Normativa

·       Tav. 1 - Individuazione delle “zone omogenee” ai sensi della Delib. C.R.T. n° 359/96

·       Tav. 2 - Viabilità di riferimento per la rete di distribuzione / Localizzazione impianti esistenti

·       Tav. 3 - Fasce di compatibilità e aree idonee per la realizzazione di nuovi impianti

·       Tav. 4 - Aree ad edificazione speciale per standards: nuove previsioni localizzate

·       Relazione geologica di fattibilità (con allegate Tavv. 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c)

·       Aree a standards (nuove previsioni): elenco particelle catastali interessate

 



[1]   Per l’individuazione delle singole tipologie di aree a standards, delle localizzazioni e perimetrazioni di ciascuna tipologia, nonchè per verificare i “requisiti progettuali” fissati dalle varie schede-progetto, si veda la  Variante di P.R.G. riferita alle ‘aree ad edificazione speciale per standards’, approvata con Deliberazioni C.C. n° 113/98 e n° 114/98 .

[2]  Si vedano al riguardo le Linee Guida “Sicurezza ambientale dei distributori di Carburanti”  elaborate dall’ARPAT

     (ultimo aggiornamento 07.02.2000)